Lo Statuto
Art. 1. – È costituita l’Associazione denominata “Associazione Giuliano De Marchi per il Nepal Onlus” con sede in Belluno via Maier 11.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è regolamenta dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e non ha fini di lucro.
Art. 2. – Possono divenire soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività’ del rapporto medesimo.
Ogni socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Non possono essere previste limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della vita associativa.
Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annuale associativa, che non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all’Assemblea entro 30 giorni. Il provvedimento di esclusione è deliberato dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 3. – L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica un’attività di beneficenza a sostegno della popolazione nepalese, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. A titolo esemplificativo l’associazione potrà:
– raccogliere fondi a favore di progetti di ricostruzione e sostegno a strutture sociali e sanitarie in Nepal rispettando i limiti previsti dalle circolari 12/2009 e 59/2007;
– individuare i progetti di ricostruzione;
– Inviare i fondi a organizzazioni accreditate dallo Stato Nepalese per gestire i progetti individuati;
– favorire lo sviluppo sociale educativo e sanitario della popolazione nepalese
– Curare la divulgazione delle attività che l’Associazione svolge in Nepal.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera A dell’articolo 10 al primo comma del decreto legislativo 460 del 97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4. – Per il conseguimento degli scopi suddetti l’Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
a) quote annuali pagate dagli associati;
b) contributi dello Stato e della Regione e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
c) elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche od enti) nei limiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 460 del 97;
d) donazioni, eredità e legati di beni mobili.
Art. 5. – L’Ente è costituito dai seguenti organi:
a) Assemblea Generale dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere;
d) Revisore dei Conti.
Art. 6. – L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci dell’Associazione, a sensi dell’art. 2) dello Statuto.
Art. 7. – I compiti devoluti all’Assemblea sono:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 12 dello Statuto, ed eleggere il revisore dei conti;
b) approvare la scelta dei programmi dell’associazione;
c) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione e la quota associativa annua;
d) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.
Art. 8. – L’Assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e l’esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo in Provincia di Belluno.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del primo comma dell’art. 21 del Codice Civile.
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i due terzi degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell’art. 21 del Codice Civile.
Art. 9. – Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un’altro associato, con delega scritta.
Art. 10. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l’Assemblea elegge il Presidente.
Inoltre l’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.
Art. 11. – I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e con l’elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula “varie ed eventuali”).
Art. 12. – Il Consiglio Direttivo è costituito da Consiglieri eletti dall’assemblea ordinaria dei soci e scelti tra gli associati.
Art. 13. – Compiti del Consiglio direttivo sono:
a) elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo;
b) elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;
c) stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;
d) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell’associazione;
e) esame e accettazione delle domande di iscrizione.
Art. 14. – Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
Art. 15. – Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:
a) sostituzione del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all’associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto;
b) dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell’ultima votazione;
Art. 16. – Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.
Al Presidente spettano le seguenti facoltà:
a) rappresentanza legale dell’Associazione;
b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale;
c) stipulazione dei contratti dell’Associazione;
d) rappresentanza dell’Associazione in giudizio;
e) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.
Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.
Art. 17. – Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.
Spetta al Segretario-Tesoriere:
a) redigere i verbali dell’Assemblea del Consiglio direttivo;
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
e) tenere la cassa.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.
Art. 18. – Gli esercizi associativi hanno la durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d’esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 19. – L’Associazione terrà:
a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
c) libro degli associati e verbali del Revisore dei Conti, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.
Art. 20. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 del Codice Civile.
In caso di scioglimento della Associazione, l’Assemblea avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21. – La gestione dell’Associazione è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall’assemblea anche tra i non soci.
Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
Disposizione generale
Art. 22. – Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
